Informazioni Importanti

Certificazione energetica

Il certificato energetico (APE) è un attestato – redatto da tecnici abilitati come ad esempio architetti, ingegneri, geometri, iscritti all’Albo dei Certificatori Energetici regionali – che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico. Si tratta, secondo le normative vigenti, di un documento obbligatorio da fornire all’acquirente o all’affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici. Copia dell’APE deve essere allegata al contratto. Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove linee guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici e la redazione del modello di Attestazione di Prestazione Energetica (APE) – decreti attuativi della legge 90/2013 (di conversione del Decreto Legislativo 63 del giugno 2013). L’ APE ha un formato standard valido su tutto il territorio nazionale ed è strutturato per fornire informazioni semplici e chiare sull’efficienza, le prestazioni e il fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici. In particolare, la classe energetica dell’edificio (da A4 a G) è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nr. Più è bassa la lettera associata all’immobile, maggiore è il suo consumo energetico. L’ APE è un documento ufficiale valido 10 anni a partire dalla data del suo rilascio purchè sull’immobile non siano effettuati interventi di ristrutturazione o interventi idonei a modificarne le prestazioni energetiche. E’ obbligatorio: per gli edifici esistenti (in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione) in caso di lavori di ristrutturazione importante è richiesto: per gli atti notarili di compravendita per i contratti d’affitto per pubblicizzare annunci immobiliari

Al termine della compilazione l’esperto dovrà sottoscrivere l’APE, trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma competente e consegnarlo al richiedente entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione. Oltre a raccogliere la documentazione richiesta (visura catastale, planimetria, libretto d’impianto, ecc.), il tecnico certificatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo per raccogliere le informazioni necessarie alla determinazione degli indici di prestazione energetica. Solo a questo punto, il tecnico potrà avvalersi di uno dei software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per effettuare i calcoli necessari alla determinazione dell’indice di prestazione energetica globale e all’individuazione della classe energetica dell’edificio senza trascurare di indicare anche specifici interventi migliorativi.
L’Ape non è necessario, sia in caso di vendita che di affitto, se si tratta di fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 mq., ruderi, edifici industriali, agricoli o rurali sprovvisti di impianti di climatizzazione, garage, cantine,depositi, luoghi mdi culto, fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’agibilità al momento della compravendita.

Home Staging – l’arte di “rifare il trucco alla casa”

Da più di 10 anni a questa parte ormai, il mercato immobiliare sta vivendo un fase particolare,Insomma, si fa fatica a vendere casa!
E lo si fa ancora di più se non sistemiamo l’ immobile nelle condizioni di essere venduto.
Una condizione, necessaria per vendere casa nel mercato attuale, oltre a quella del prezzo di vendita è di presentare l’immobile nelle migliori condizioni possibili. Ed è qui che interviene la pratica dell’Home Staging.
Bastano pochi interventi, assieme a un perfetto servizio fotografico conseguito da un professionista, per trasformare un immobile e renderlo immediatamente più allettante. Ad esempio, cambiare la disposizione dei mobili, dare un tocco del giusto colore, scegliere i complementi più adatti e curare l’illuminazione.
Non bisogna vedere l’home staging come qualcosa di rivoluzionario e/o dispendioso, a volte possono essere sufficienti solo dei piccoli accorgimenti per “cambiare faccia” ad un ambiente, facendo semplicemente un po’ di ordine per ottenere un risultato meraviglioso.
Gli interventi di home staging non sono da confondere con gli interventi di ristrutturazione in questo caso si tratta “solo” di allestire l’immobile per la vendita.
I potenziali acquirenti vedranno foto accattivanti sui vari portali immobiliari e saranno più propensi a fissare un appuntamento, durante il quale si troveranno di fronte ad un immobile presentato alla perfezione.

RRE Relazione di Regolarità Edilizia

La Relazione di Regolarità Edilizia RRE, è un documento informativo sull’effettiva regolarità edilizia di un immobile destinato ad una compravendita, donazione, permuta.
La corrispondenza tra il progetto depositato al comune da un tecnico abilitato e lo stato di fatto dimostra la regolarità edilizia ed urbanistica di un immobile. Per ottenere la Relazione di Regolarità Edilizia RRE è necessario incaricare un tecnico professionista (architetto, ingegnere, geometra …), che provveda ad eseguire tutte le verifiche necessarie alla regolarità edilizia dell’immobile in oggetto e riassuma poi i risultati delle proprie ricerche appunto nella Relazione di Regolarità Edilizia RRE. Questa relazione potrà essere successivamente allegata all’atto di compravendita (o comunque altro atto tra vivi riguardante l’immobile) dal Notaio. Nella relazione, il tecnico indicherà tutta la cronistoria edilizia dell’immobile, specificando tutti i titoli abilitativi che ne hanno caratterizzato la storia e verificando quindi la corrispondenza con lo stato di fatto. I titoli abilitativi con cui può essere autorizzato un fabbricato sono variati negli anni e sono i seguenti: – Licenza Edilizia: dal 1942 con la Legge 1150 – Concessione Edilizia: dal 1977 con la Legge 10 – Permesso di Costruire: dal 2003 con il TUE DPR 380/01 I condoni edilizi invece concorrono a rendere un immobile regolare dal punto di vista urbanistico quando viene rilasciata dal comune la Concessione in Sanatoria. I condoni in Italia fino ad ora sono stati tre: 1985, 1994, 2003. Inoltre, per opere minori, si sono susseguite DIA, SCIA, CILA e CIL.
La Relazione di Regolarità Edilizia RRE deve necessariamente contenere:
– Individuazione del bene (indirizzo, dati catastali) e sua descrizione
– Storia urbanistica e atti abilitativi
– Conformità urbanistica
– Conformità catastale
– Estremi del protocollo dell’Attestato di prestazione energetica
– Elenco dei Certificati degli impianti se presenti

La Relazione di Regolarità Edilizia RRE è comunque un documento opzionale e non necessario all’atto (vedi documenti necessari), anche se strettamente consigliato.

Quali sono i documenti per vendere casa

1) Titoli di proprietà e/o provenienza
Un immobile può essere pervenuto al venditore per atto notarile (vendita, donazione, divisione, …), per successione a causa di morte o per provvedimento giudiziale.
Tra i documenti necessari per vendere casa, il venditore deve produrre quindi il titolo che attesta la sua proprietà e la provenienza.
Il notaio incaricato della stipula dell’atto di vendita controllerà poi l’effettiva proprietà del venditore e l’assenza di pregiudizievoli immobiliari come ad esempio un pignoramenti.

2) Documentazione urbanistica
E’ assolutamente necessario fare molta attenzione anche alla documentazione urbanistica.
Se la costruzione risulta iniziata successivamente al 1° settembre 1967, nell’atto di vendita si dovranno menzionare gli estremi di tutte le autorizzazioni comunali (licenze e concessioni edilizie, varianti, permessi di costruire, DIA, SCIA, …), oltre agli estremi di eventuali domande di condono e di concessioni edilizie in sanatoria.
Non bisogna poi dimenticare, tra i documenti per vendere casa, il Certificato di Agibilità (o Abitabilità) o, in caso in mancanza di esso, del documento di autocertificazione del termine per la formazione del silenzio assenso protocollato dal Comune (richiesta). Esso in realtà non è da ritenersi obbligatorio, ma comunque sempre opportuno, come spiegato meglio nell‘articolo in cui trattiamo proprio questo certificato.,
Tutta la documentazione urbanistica, se non la si detiene già, va recuperata presso gli appositi uffici comunali (ufficio tecnico, edilizia privata, urbanistica, …).

3) Documentazione catastale
Altra documentazione necessaria per vendere casa è quella da recuperare presso gli uffici catastali (oppure accedendo al catasto attraverso appositi servizi online presenti in rete).
Il documento principale a riguardo è la cosiddetta scheda catastale, che altro non è che una riproduzione della planimetria dell’immobile in scala ridotta (solitamente 1:200) redatta da un tecnico abilitato e presentata agli uffici catastali.
L’altro documento catastale è la visura, nella quale vengono riassunti i dati relativi all’unità immobiliare (categoria, classe, consistenza, rendita, …).
Qualora si riscontrassero delle difformità tra la situazione di fatto e la planimetria catastale, per poter rogitare occorrerà provvedere alla sua regolarizzazione (nel caso in cui si necessiti di un mutuo per l’acquisto, sarà opportuno regolarizzare il tutto prima della perizia per evitare una mancata delibera).

4) Liberatoria spese condominiali
Prima di acquistare un appartamento in un condominio, è necessario accertarsi di alcuni aspetti presso l’amministratore:
– se ci sono spese condominiali arretrate (l’acquirente è solidamente obbligato col venditore ai pagamenti dell’anno in corso e dell’anno precedente);
– a quanto ammontano le spese annue di ordinaria amministrazione;
– quali lavori di manutenzione sono previsti (se previsti) o deliberati dall’assemblea condominiale (ad esempio rifacimento tetto o facciate) e rientranti nelle spese di straordinaria amministrazione; se ci fossero, è opportuno stabilire in capo a chi gravino tali spese (solitamente rimangono a capo del vecchio proprietario).
L’amministratore deve rilasciare “liberatoria” con queste indicazioni da consegnarsi al notaio entro la data del rogito.

5) Attestato di Prestazione Energetica (APE ex ACE)
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) non è altro che un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato l’edificio dal punto di vista dell’isolamento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio energetico.
In sostanza consiste in una valutazione dei requisiti energetici di un immobile, con conseguente certificazione e attribuzione di una certa classe energetica (A, B, C, D, E, F, G).

6) Certificazioni degli impianti
L’ultimo dei documenti per vendere casa riguarda la certificazione degli impianti (o dichiarazione di conformità). Questo non è altro che un insieme di documenti con cui l’installatore di un impianto (elettrico, idro-termo-sanitario, radio-televisivo, ecc.) dichiara e certifica che è stato realizzato a regola d’arte.

A seguito dell’abrogazione dell’art. 13 del D.M. n. 37/2008, dal 25 giugno 2008 non esiste più l’obbligo di allegare la documentazione di conformità, quindi questi documenti non sono più obbligatori, anche se questa regolamentazione rimane però sicuramente opportuna.
Quindi qualora gli impianti di un vecchio immobile non fossero a norma, o non esistessero, venditore ed acquirente possono comunque di comune accordo procedere alla compravendita dell’immobile nello stato di fatto.

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